Sinistro e mancanza di copertura assicurativa

Antonio Tesoro 11
L'avv. Antonio Tesoro

Preg.mo avv. Tesoro, la settimana scorsa ho avuto un brutto incidente in cui è andata completamente distrutta la mia auto. Fortunatamente io me la sono cavata con qualche escoriazione ed una gamba rotta. Purtroppo, da accertamenti dei vigili giunti sul posto è stato appurato che il veicolo investitore non era coperto da assicurazione. Come posso a questo punto tutelarmi ed ottenere il risarcimento dei subiti, considerato che mi è stato detto che il conducente dell'autoveicolo è un soggetto nullatenente e con precedenti penali. Saluti Simona P.

Gent.ma Simona, purtroppo molto spesso capitano situazioni in cui un veicolo non sia assicurato o casi in cui il conducente si dilegua dal luogo del sinistro. Di recente tale situazione è peggiorata anche a causa della crisi economica che sta attraversando il nostro Paese, portando numerose persone a circolare senza copertura, come nel suo caso, o addirittura circolare con il contrassegno assicurativo falso.

Fortunatamente per lei ed altri malcapitati interviene il Fondo di Garanzia per le vittime della strada che tutela coloro i quali vengono coinvolti in un sinistro con veicoli non assicurati o non identificati. Tale fondo viene sostenuto tramite una quota parte dei pagamenti dei premi di responsabilità civile auto che tutti noi paghiamo alle nostre assicurazioni.

In particolare il Fondo di garanzia interviene nei seguenti casi:

“Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 del 07/09/2005, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:

1) veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);

2) veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);

3) veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;

4) veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose”.

Naturalmente per ottenere il risarcimento dei danni subiti occorre avere testimoni che erano presenti sul luogo del sinistro o ancora meglio, come nel Suo caso, se si è in possesso del verbale dei vigili che magari sono intervenuti.

Pertanto, nel suo caso sarà dovuta la liquidazione sia per i danni alla persona sia per quelli al mezzo, fermo restando che l'intervento del Fondo, prevede dei limiti massi di liquidazione, limiti che potrà agevolmente consultare sul sito Consap, dove potrà anche trovare la modulistica da compilare al fine di inoltrare la richiesta di risarcimento danni, all'impresa designata, in base al luogo del sinistro.

Successivamente, una volta istruita la pratica, se ricorrono tutti i presupposti di legge, si provvederà ad erogare l'indennizzo dovuto, fermo restando che in caso di mancata definizione transattiva, dovrà esercitare l'eventuale azione giudiziaria nei confronti dell'impresa designata.

Ad ogni buon conto Le consiglio vivamente di rivolgersi ad un professionista qualificato nel settore, che La seguirà in tutte le fasi necessarie, chiarendo nel contempo ogni Suo dubbio.

Per contattare l'avv. Antonio Tesoro potete scrivere alla seguente e-mail: studiolegale@antoniotesoro.it

Antonio Tesoro

Avvocato civilista, esperto di diritto delle nuove tecnologie del web, appassionato ed ex praticante di arti marziali, adora la musica e ogni tanto abbraccia una delle sue numerose chitarre. Su Sicilians cura la rubrica Leggi&cavilli, ma non gli dispiacciono le incursioni in altri settori. Raffinato gourmet, disdegna Masterchef Italia e sogna l'edizione statunitense.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *