Separazione e divorzio alla luce della nuova normativa
Tra le numerose innovazioni introdotte in ambito di processo civile, il decreto legge n° 132 del 12 settembre 2014, rivoluziona, o meglio, introduce, delle strade alternative per rendere celeri i procedimenti di separazione e divorzio e le loro eventuali successive modifiche.
Alla luce di quanto introdotto dal decreto legge, i coniugi che decidono di separarsi, divorziare o procedere alla modifica delle condizioni già stabilite, potranno con un avvocato cercare una soluzione senza doversi recare in tribunale, adoperando la nuova procedura di conciliazione, la negoziazione assistita.
La procedura consiste nella sottoscrizione di un accordo con il quale i coniugi decidono di risolvere in via amichevole la controversia. In questo caso è obbligatoria l'assistenza dei rispettivi avvocati di fiducia, non essendo possibile per le parti essere assistite dallo stesso legale, così come avveniva in passato per la separazione consensuale.
La procedura inizia invitando l'altra parte alla stipula di una convenzione, precisando dettagliatamente l'oggetto della controversia e avvisandola che in caso di mancata risposta, entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito o anche in caso di rifiuto, tali comportamenti potranno essere oggetto di valutazione negativa da parte del giudice nell'instaurando ordinario giudizio. In ogni caso, la procedura dovrà concludersi non oltre tre mesi e comunque non prima di un mese.
Raggiunto l'accordo, questo dovrà essere trasmesso dai legali che li hanno assistiti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, per ottenere la concessione del nullaosta, che sarà concesso ove naturalmente lo stesso non rilevi eventuali irregolarità.
Questa procedura, così come descritta, risulta molto semplice in mancanza di figli minori, maggiorenni non autonomi economicamente, incapaci o portatori di handicap grave.
In caso contrario, il Procuratore della Repubblica sarà tenuto a verificare preliminarmente che l'accordo risponda agli interessi dei figli e soltanto in caso di esito positivo autorizzare l'accordo di negoziazione. Diversamente, sarà tenuto a trasmettere la documentazione al Presidente del Tribunale affinché fissi l'udienza di comparizione delle parti.
Gli avvocati dovranno inoltre provvedere a trasmettere entro i successivi 10 giorni dalla stipula dell'accordo, una copia autenticata dello stesso accordo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto. Terminata positivamente tutta la procedura con i relativi adempimenti, l'accordo raggiunto produce identici effetti di un provvedimento giudiziale.
L'ulteriore novità è rappresentata anche dal fatto che consente ai coniugi che abbiano già trovato un accordo, di separarsi o divorziare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, questa volta senza la necessaria presenza dei propri legali e a condizione che non vi siano figli minori, maggiorenni non autonomi, incapaci o portatori di handicap grave.
L'Ufficiale di Stato Civile non deve fare altro che provvedere a ricevere le dichiarazioni di volontà dei coniugi che intendono separarsi alle condizioni concordate dagli stessi, avendo cura di verificare che non vi siano accordi di trasferimento patrimoniale.
Infine, il termine di 3 anni per l'eventuale domanda di divorzio decorre dalla data dell'accordo raggiunto dopo la convenzione di negoziazione assistita o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
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