Se la lavanderia rovina i vestiti

Gent.le Avv. Tesoro, nei giorni scorsi ho portato in lavanderia un vestito usato per il matrimonio di mia sorella ed ho specificamente indicato che erano presenti delle macchie di vino. Al ritiro, il vestito era tutto rovinato ed in particolare presentava alcune parti scolorite e diverse bruciature da stiratura. Prontamente ho reclamato con i proprietari, i quali mi hanno detto che non era colpa loro in quanto avevano seguito le istruzioni riportate sull'etichetta e che probabilmente era colpa della stoffa del vestito di bassa qualità. Ho fatto presente che si sbagliavano, poiché il vestito è di marca ed è costato quasi mille euro, ma ciò nonostante si sono rifiutati di ripagarmi il vestito. Cosa posso fare? Grazie mille, Paola P.
Cara Paola, purtroppo molti di noi portiamo i capi più delicati in lavanderia, credendo che così non corriamo alcun rischio di rovinarli, come potrebbe accadere lavandoli a casa, ma spesso non sempre risulta vero.
Innanzitutto è buona norma, come giustamente ha fatto, controllare i capi subito al ritiro per verificare eventuali danni, o qualora il lavaggio fosse stato effettuato male e le macchie fossero rimaste, per avere diritto ad un secondo lavaggio gratuito.
Nel suo caso, la posizione della lavanderia è aggravata dalla circostanza che Lei abbia segnalato le macchie presenti sul capo al momento della consegna, e la stessa non ha minimamente fatto presente l'eventuale possibilità che potesse danneggiarsi il tessuto. Ora, considerato che sia il lavaggio che la stiratura hanno irrimediabilmente danneggiato il capo, potrà chiedere il risarcimento del danno (che dovrà essere quantificato sempre considerando l'età e lo stato del capo) inviando regolare diffida a mezzo raccomandata AR, entro 8 giorni dal ritiro.
Qualora non dovesse ricevere alcun riscontro anche a seguito della raccomandata, Le consiglio di adire il Giudice di Pace al fine di ottenere il giusto risarcimento del danno.
Naturalmente, nel corso del giudizio dovrà essere provato che il danno sia dovuto a negligenza o imperizia della lavanderia e non ad un difetto del capo di abbigliamento.
Mentre per la quantificazione esatta del danno causato al capo, sarebbe utile che Lei abbia conservato lo scontrino o una altra prova d'acquisto del capo, anche per evitare di dovere affrontare le spese di una consulenza.
Tenga però presente che nel caso in cui si dovesse dimostrare che il danno sia riconducibile ad un difetto del capo o che l'etichettatura di lavaggio fosse errata, la lavanderia non risponderebbe dei danni conseguenti (art. 4 della l. 84/2006 “Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia”) e l'unica possibilità sarebbe di chiedere un risarcimento al venditore del capo per difetto di conformità (sempre che non siano trascorsi due anni dall' acquisto).
Per contattare l'avv. Antonio Tesoro potete scrivere alla seguente e-mail: studiolegale@antoniotesoro.it