Ordinanza sindacale per casi di favismo
Gli agenti della Polizia municipale e gli organi di vigilanza dell'Azienda Sanitaria Provinciale sono stati incaricati del controllo e dell'esecuzione dell'ordinanza del sindaco di Messina Renato Accorinti che vieta la coltivazione di fave e piselli per un raggio di 300 metri in linea d'aria e la vendita in forma sfusa per un raggio di 150 metri dall'abitazione di un minore affetto da favismo in via S. Maria La Nuova is. 433.
Nel medesimo raggio di 150 metri la vendita di leguminose fresche, preconfezionate in sacchetti sigillati, può essere effettuata solo a condizione che nell'esercizio commerciale sia esposto bene in vista un cartello che segnali al cittadino a rischio di crisi emolitica da favismo la presenza nel locale di leguminose fresche.
Nei confronti dei contravventori è prevista la denuncia all'Autorità giudiziaria (art. 650 del Codice Penale). Con la stessa ordinanza è stato inoltre revocato il divieto assoluto di coltivazione di leguminose nelle adiacenze del numero civico 43 di via Placida.
Si ricorda che in tutti gli esercizi cittadini che commercializzano fave e piselli freschi è obbligatorio apporre bene in vista ed all'ingresso idonei cartelli che riportino in modo visibile, chiaro e leggibile la dicitura “Attenzione zona rischio di crisi emolitica da favismo, derivante dalla vendita di leguminose fresche (fave e piselli) sfuse”, come previsto dal provvedimento sindacale n. 59 del 23 marzo 2012.