#Messina. Ristrutturazione edilizia: disposizione di servizio della Cutroneo

edilizia-1La dirigente il dipartimento Edilizia Privata Antonella Cutroneo ha emesso una disposizione di in cui si legge che: “La definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia è quella contenuta nell'art. 3 lett. D del DPR 380/2001.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, senza alcun altro limite formale non espressamente previsto in normativa (di fedele ricostruzione, di sagoma, di sedime, ecc.), fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici o parti di essi eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Resta salvo che negli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.
Per gli immobili ricadenti in aree (zone più o meno estese del territorio) sottoposte a tutela paesaggistica, in cui i singoli immobili non sono direttamente vincolati ( e/o non sia in corso una procedura di vincolo) gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente sono ammissibili qualora l'immobile da demolire non abbia caratteristiche di pregio ed ottenga il preventivo parere favorevole alla ristrutturazione con demolizione e ricostruzione senza il rispetto della sagoma preesistente da parte della competente Soprintendenza ai BB.CC.AA.

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