#Messina. Prevenzione incendi: intervento dell’assessore Ialacqua

incendioCon l'approssimarsi della estiva l'assessore all'ambiente Daniele Ialacqua richiama l'attenzione di tutti i cittadini al rispetto dell'ordinanza sindacale n. 142 del 25 luglio 2011 ed alla vigente normativa, in merito alla del rischio di incendi sul territorio comunale,  invitando ad una opportuna presa di coscienza degli sforzi e degli obblighi che gravano su tutti i soggetti competenti per la tutela e la salvaguardia sia della pubblica e privata incolumità che dell'ambiente naturale boschivo della città.
Entro il 15 giugno – si legge nell'Ordinanza – tutti i proprietari e/o detentori di terreni, cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, confinanti o in prossimità di comunali e provinciali, nonché di ferrovie ed autostrade, ricadenti nel territorio comunale, dovranno provvedere alla pulitura delle scarpate, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale, predisponendo una fascia parafuoco in prossimità dei terreni e/o fabbricati e/o lungo i confini del fondo con larghezze non inferiori a 10 metri lineari nei terreni pianeggianti, pari a 20 metri lineari nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20 per cento, pari a 50 metri lineari nei terreni con pendenza superiore al 50 per cento. I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito di incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza dell'ordinanza e, conseguentemente, deferiti all'Autorità competente ai sensi degli articoli 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale.
Sempre in relazione all'ordinanza sindacale n. 142 del 2011, dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno, è fatto divieto assoluto nei boschi, nei terreni cespugliati e nei terreni agricoli all'interno di tutto il territorio comunale, di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace, fumare, gettare mozziconi di sigaretta dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio e usare fuochi di artificio in occasione di feste e solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate.
E' inoltre obbligatorio incominciare la falciatura delle messi dalle aree che si trovano più vicino alle strade pubbliche e trasportarle nelle aie, ove devono essere osservate le seguenti norme: a) i singoli cumuli di frumento e paglia dovranno essere distanziati tra loro di almeno metri 6; b) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville; c) il combustibile per alimentare gli stessi motori dovrà essere posto a distanza non minore di 10 metri dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia; d) il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo; e) sulle macchine trebbiatrici dovranno essere installati estintori idrici di almeno 10 litri e, per ogni trattore, uno schiumogeno di almeno 8 litri; f) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile; g) dovranno essere applicati, in punti ben visibili, cartelli con la dicitura “vietato fumare e accendere fiamme libere”; h) oltre a queste norme i proprietari, affittuari o detentori a qualsiasi titolo dei terreni dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dal buon senso al fine di evitare ogni propagazione d'incendio, intensificando la vigilanza nelle giornate ventose e di afa eccessiva.
All'atto della semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni 200 metri, in direzione ortogonale, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a 10 metri. Paglia, sfalci e potature, ed altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati. Pertanto la combustione sul campo dei residui vegetali configura il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006.

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