#Messina. Prevenzione incendi: intervento dell’assessore Ialacqua

Entro il 15 giugno – si legge nell'Ordinanza – tutti i proprietari e/o detentori di terreni, cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, confinanti o in prossimità di strade comunali e provinciali, nonché di ferrovie ed autostrade, ricadenti nel territorio comunale, dovranno provvedere alla pulitura delle scarpate, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale, predisponendo una fascia parafuoco in prossimità dei terreni e/o fabbricati e/o lungo i confini del fondo con larghezze non inferiori a 10 metri lineari nei terreni pianeggianti, pari a 20 metri lineari nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20 per cento, pari a 50 metri lineari nei terreni con pendenza superiore al 50 per cento. I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito di incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza dell'ordinanza e, conseguentemente, deferiti all'Autorità competente ai sensi degli articoli 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale.
Sempre in relazione all'ordinanza sindacale n. 142 del 2011, dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno, è fatto divieto assoluto nei boschi, nei terreni cespugliati e nei terreni agricoli all'interno di tutto il territorio comunale, di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace, fumare, gettare mozziconi di sigaretta dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio e usare fuochi di artificio in occasione di feste e solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate.
E' inoltre obbligatorio incominciare la falciatura delle messi dalle aree che si trovano più vicino alle strade pubbliche e trasportarle nelle aie, ove devono essere osservate le seguenti norme: a) i singoli cumuli di frumento e paglia dovranno essere distanziati tra loro di almeno metri 6; b) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville; c) il combustibile per alimentare gli stessi motori dovrà essere posto a distanza non minore di 10 metri dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia; d) il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo; e) sulle macchine trebbiatrici dovranno essere installati estintori idrici di almeno 10 litri e, per ogni trattore, uno schiumogeno di almeno 8 litri; f) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile; g) dovranno essere applicati, in punti ben visibili, cartelli con la dicitura “vietato fumare e accendere fiamme libere”; h) oltre a queste norme i proprietari, affittuari o detentori a qualsiasi titolo dei terreni dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco e dal buon senso al fine di evitare ogni propagazione d'incendio, intensificando la vigilanza nelle giornate ventose e di afa eccessiva.
All'atto della semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni 200 metri, in direzione ortogonale, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a 10 metri. Paglia, sfalci e potature, ed altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati. Pertanto la combustione sul campo dei residui vegetali configura il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006.