Giù le mani dalla prima casa

L'avvocato Antonio Tesoro
L'avvocato Antonio Tesoro

Ultimamente c'è molta confusione su quanto sentito tramite i media rispetto all'impignorabilità della prima casa. Tale tutela, se così la si può chiamare, introdotta con il Decreto del Fare lo prevede espressamente.

Ma bisogna prestare attenzione, perché l'impignorabilità è prevista solo a determinate condizioni e riguarda esclusivamente i debiti di natura tributaria, ovvero quelli delle Agenzie di riscossione.

Quindi, è evidente che la prima casa può legittimamente essere pignorata da altri soggetti creditori, quali ad esempio le banche e anche i privati.

Pertanto i poveri cittadini con problemi economici hanno ben poco da stare felici. Il rischio di perdere la prima casa non è scongiurato, considerato che buona parte delle procedure immobiliari nasce da mutui non pagati.

A ben vedere, tale tutela introdotta dal Decreto del Fare nasce esclusivamente con l'esigenza di porre freno ai comportamenti perpetrati in passato da parte delle agenzie di riscossione, che spesso hanno pignorato e successivamente posto in vendita anche per somme di entità modica, a volte persino per poche migliaia di euro, violando anche il famoso limite degli 8 mila euro.

Va inoltre detto che l'impignorabilità della prima casa, anche se il debito nasce come già detto da debiti di natura tributaria, non è motivo sufficiente affinché non sia pignorata, ma sono necessarie anche altre condizioni.

Impignorabilità prima casaIn particolare. è necessario che l'immobile sia l‘unico immobile di proprietà ed essere adibito ad abitazione principale ed effettiva residenza. Pertanto se il contribuente dovesse possedere anche solamente un altro immobile, la prima casa potrà essere ugualmente pignorabile, e lo stesso principio vale anche per chi dovesse si possedere un unico immobile, ma per vari motivi viva e abbia residenza in un'altra casa, anche se in affitto.

Inoltre, per essere esente dal pignoramento l'immobile non deve essere una casa di lusso o immobile di pregio catastato come A/8 e A/9, cioè appartenere alla categoria di ville, castelli e dimore storiche.

Nel caso in cui il creditore non volesse effettuare il pignoramento sulla prima casa, la procedura esecutiva potrà essere iniziata unicamente se il debito (sempre di natura tributaria) è superiore a 120.000 euro, consentendo un trattamento di favore rispetto alla vecchia normativa, che invece prevedeva la possibilità del pignoramento per importi superiori ai 20.000 euro.

Di sicuro interesse è la possibilità introdotta dal suddetto decreto inerente le modalità di rateizzazione del debito tributario, perché è stata introdotta la possibilità di un pagamento del debito fino a 120 rate, contro il precedente limite di 72. A questo si aggiunge la possibilità di saltare fino ad 8 rate senza perdere il beneficio della rateizzazione, così da salvaguardare ulteriormente il debitore in momentanea difficoltà da un incombente pignoramento, concedendo un po' di tempo per sanare ulteriormente la propria posizione debitoria.

Antonio Tesoro

Avvocato civilista, esperto di diritto delle nuove tecnologie del web, appassionato ed ex praticante di arti marziali, adora la musica e ogni tanto abbraccia una delle sue numerose chitarre. Su Sicilians cura la rubrica Leggi&cavilli, ma non gli dispiacciono le incursioni in altri settori. Raffinato gourmet, disdegna Masterchef Italia e sogna l'edizione statunitense.

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