Il diritto alla pet therapy

pet1Il 5 novembre dello scorso anno ho proposto l'argomento pet therapy (in italiano, zooterapia) chiarendo che s'intende generalmente una terapia dolce, basata sull'interazione uomoanimale. Si tratta di una terapia che integra, rafforza e coadiuva le tradizionali terapie e può essere impiegata su pazienti affetti da differenti patologie con obiettivi di miglioramento comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo. 

Il giudice tutelare di Varese, Giuseppe Buffone, ha riconosciuto l'esistenza di un vero e proprio diritto, costituzionalmente riconosciuto, alla tutela del sentimento che l'uomo ha per gli animali e quindi alla possibilità di continuare a frequentare il proprio cane anche qualora si fosse ricoverati in una struttura sanitaria. 

Un cane attraverserà le porte della clinica per fare visita alla sua padrona, esattamente come fosse un familiare o un amico. Il caso è quello di un'anziana signora ricoverata in una struttura nella quale non era possibile trasferire anche il suo cane. La signora ha chiesto al giudice la regolamentazione dei compiti che l'amica di sostegno avrebbe dovuto ottemperare nella cura del cane, compreso il portarlo alla clinica nei giorni di visita così che l'anziana signora potesse continuare a vederlo. pet2

La risposta del giudice è stata positiva. Infatti, si nella sentenza che nel 2004 il Legislatore ha introdotto nel codice penale dei delitti (artt. 544-bis), norme che giustificano la tutela del “sentimento per gli animali”. Occorre quindi ritenere, prosegue il giudice, “che, in base all'evoluzione della coscienza sociale e dei costumi, il Parlamento abbia ritenuto che ”il sentimento verso gli animali “ costituisse oramai un interesse da trarsi dal tessuto connettivo della Charta Chartarum, in particolare dalla previsione sempre viva dell'art. 2, aperto al soggiorno dei valori man mano riconosciuti nel tempo come diritti inviolabili anche se inespressi. Inoltre, ricorda il giudice, anche la Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da emanata da Strasburgo il 13 novembre 1987, ha affermato “l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”. pet3

E così, conclude il giudice, “la serietà del rapporto tra la beneficiaria e il suo animale di compagnia, in attuazione della legge 201/2010, impone il rispetto del rapporto stesso, anche quale riconoscimento della dignità dell'anziano incapace”. Per questo il giudice ha stabilito che l'amica della signora avesse il compito di “occuparsi dei bisogni materiali e del cane della beneficiaria”, anche “portandolo presso la beneficiaria con cadenza periodica e secondo le volontà della beneficiaria stessa”.

Per contattare il dottor Di Prima, farmacista e naturopata, potete scrivere a: anticospeziale@virgilio.it

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