Il demanio pubblico
Gentile avvocato Failla, di recente ho avviato un contenzioso con la pubblica amministrazione. Mi potrebbe spiegare quali sono i beni che costituiscono il demanio pubblico? Grazie, Paola G.
Gentile Sig.ra Paola, a norma del nostro codice civile (art.822) appartengono al demanio dello Stato “il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28, 692); le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi (Cod. Nav. 692 a); gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico”.
Tali beni possono anche appartenere alle Regioni, alle Province o ai Comuni, costituendo così il demanio regionale, provinciale o comunale, ma sono ugualmente soggetti al regime del demanio dello stato. Inoltre, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 824 c.c. sono soggetti a tale regime anche i cimiteri ed i mercati comunali
La principale caratteristica dei beni che fanno parte del demanio pubblico è la loro inalienabilità. Essi, pertanto, non possono essere venduti (se non in forza di una specifica nuova legge) e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (Cod. Nav. 30 e seguenti). Sui beni demaniali si esercita l'uso pubblico, cioè la collettività ne può godere i benefici direttamente (come nel caso delle spiagge o dei musei) o indirettamente (nel caso dei porti o degli aeroporti).
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