Danno da vacanza rovinata

Antonio Tesoro 11
L'avv. Antonio Tesoro

Gent.le Avv. Tesoro, quest'estate avevo prenotato un viaggio a Sharm, tramite la mia agenzia di fiducia. Non l'avessi mai fatto: da quando sono atterrata e per tutta la vacanza è stato un'incubo. Per iniziare non abbiamo trovato il transfer ad aspettarci e abbiamo dovuto prendere un taxi per arrivare alla nostra struttura. All'arrivo la camera non era pronta, e dopo avere atteso oltre 6 ore, ce ne hanno dato una che non corrispondeva al pacchetto da noi pagato che prevedeva una suite vista mare, (la nostra era una camera squallida vista muro, piena di insetti di ogni genere). A completare il tutto, la sorpresa che il pacchetto all-inclusive non prevedeva nulla tranne i pasti a buffet ed abbiamo dovuto pagare non solo le bibite ma persino l'acqua. Inoltre il mare definito dall'agenzia come la migliore spiaggia di Sharm era inesistente ed era impossibile fare il bagno almeno in piscina perché era sporca e non è mai stata pulita in 8 giorni. Abbiamo provato a reclamare ogni giorno, ma non c'è stato nulla da fare neanche chiamando la nostra agenzia di viaggio in Italia. che si è resa irreperibile. In conclusione un viaggio da dimenticare. Considerato che abbiamo pagato oltre 1.000 euro a persona, posso fare causa all'agenzia per farmi rimborsare i danni? Grazie Monia L.

Cara Monia, mi spiace che si sia rovinata la vacanza, ma la posso subito tranquillizzare in quanto la legge prevede un buona tutela per il consumatore che non abbia potuto godere della vacanza a causa di imputabili al tour operator o all'agenzia di viaggi.

Difatti la direttiva CEE n. 90/314 recepita in Italia con il D.Lgs. 111/1995, tutela  il consumatore che abbia acquistato un pacchetto turistico, cioè la vacanza “all-inclusive” che preveda almeno due elementi, tra cui il trasporto e l'alloggio prevedendone il diritto al risarcimento.

Le ricordo che il tour operator avendone l'obbligo, le avrà fornito, prima della conclusione del contratto, tutte le informazioni necessarie relative al viaggio, tramite cataloghi ed opuscoli informativi e questi ultimi sono vincolanti per il tour operator ed utili per il consumatore che voglia denunciare eventuali difformità.

Pertanto in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, almeno che non provino che il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da una causa a loro non imputabile.

Nel risarcimento del danno dovrà essere compreso sia il danno patrimoniale, ovvero il rimborso di tutti i costi sostenuti per i non resi, sia il danno non patrimoniale in cui rientra il cosiddetto “danno da vacanza rovinata” per non aver potuto godere della tranquillità della vacanza oltre allo stress e l'ansia patita.

Importante, sempre contestare direttamente presso il luogo di villeggiatura le diversità riscontrate rispetto al pacchetto acquistato e chiamare il proprio tour operator, così da metterli in condizione di porvi rimedio nell'immediato, ma nel Suo caso da quanto riferito, ciò nonostante non vi ha provveduto nessuno dei due.

Pertanto, al rientro dalla vacanza, sarà necessario formulare formale reclamo e chiedere il rimborso per tutte le spese effettuate e non dovute, per la mancata prestazione di servizi invece previsti nel pacchetto oltre alla richiesta di risarcimento danno da vacanza rovinata.

Il reclamo dovrà essere effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro e dovrà essere indirizzata al tour operator o all'agenzia di viaggi, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora non dovesse ricevere risposta o la risposta sia negativa, potrà ricorrere all'autorità giudiziaria competente.

In ogni caso anche qualora non si sia spedita tale raccomandata nulla vieta di adire il Giudice per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, ma è importante che tale azione sia esperita entro e non oltre un anno dal rientro dal viaggio, in quanto decorso tale termine, non sarà più possibile ricorrere al giudice, mentre il termine è esteso a tre anni in caso di danni alla persona.

Sarà naturalmente a carico di chi agisce in giudizio per ottenere il ristoro dei danni subiti, dare prova del danno subito e giustificazione esibendo ogni documento utile tale da giustificare le spese sostenute o le foto che dimostrino la diversità della struttura.

Pertanto le consiglio di rivolgersi al più presto al Suo legale di fiducia, al fine di ottenere il giusto ristoro e sperando che il prossimo anno possa godersi una bellissima vacanza senza intoppi, magari con il risarcimento riconosciuto.

Per contattare l'avv. Antonio Tesoro potete scrivere alla seguente e-mail: studiolegale@antoniotesoro.it

Antonio Tesoro

Avvocato civilista, esperto di diritto delle nuove tecnologie del web, appassionato ed ex praticante di arti marziali, adora la musica e ogni tanto abbraccia una delle sue numerose chitarre. Su Sicilians cura la rubrica Leggi&cavilli, ma non gli dispiacciono le incursioni in altri settori. Raffinato gourmet, disdegna Masterchef Italia e sogna l'edizione statunitense.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *