Coronavirus Messina, l’ultima ordinanza di De Luca: cosa si può fare e cosa è vietato
MESSINA. Lunga e dettagliata l'ultima ordinanza del sindaco Cateno De Luca per il contenimento dell'emergenza coronavirus. Si tratta della numero 143 di ieri 3 maggio. “Ritenuto che permane la situazione di emergenza sanitaria, a causa della quale il Governo ha prorogato le restrizioni di cui ai precedenti DPCM dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, dell'Ordinanza Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Ministro dei Trasporti del 28 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020, per la quale il Sindaco ha emanato le Ordinanze nn. 47,48,49 e 50, da 60 a 79 e la n. 98 e la n. 104 per la disciplina e la gestione emergenziale. Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.18 del 30 aprile 2020, come integrata con Ordinanza n. 20 dell'1 maggio 2020 con la quale sono state recepite le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 e sono state introdotte ulteriori disposizioni in senso ampliativo per il territorio regionale che si pongono in contrasto con quelle dettate dal DPCM 26 aprile 2020; considerato che il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 ed il DPCM 26 aprile 2020 art. 10 attribuiscono la facoltà ai Presidenti delle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del contagio, la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive ma non è espressamente prevista la facoltà, al contrario, per il Presidenti delle Regioni di introdurre misure ampliative o in deroga a quelle nazionali; che per tale ragione con nota prot. 100451 dell'1 maggio 2020 il Comune ha chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari Regionali, al Presidente della Regione Siciliana ed al Prefetto di Messina di chiarire se il Comune di Messina può recepire le misure ampliative di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 18 del 30 aprile 2020; che in attesa di ricevere la risposta al quesito, si recepiscono le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020, riservando ad una ulteriore ordinanza l'eventuale recepimento, ha disposto all' art.1 del provvedimento che: A. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. B. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (esclusione dello spostamento nel caso di persone in quarantena, positive, immunodepresse), nonché secondo le modalità previste dal Tribunale con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori. C. Sono consentite l'attività non imprenditoriale finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi e l'attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali. Per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato. È, altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Tutte le superiori attività sono consentite solo nei giorni feriali. D. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; E.È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; F. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. È consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Per attività sportiva si intende qualsiasi attività, fatto salvo quanto disposto alla lettera G, che può essere svolta individualmente, che non costituisca ragione o causa di assembramento e sempre nel rispetto del distanziamento sociale di 2 metri, come quelle che di seguito si elencano a titolo esemplificativo ma non esaustivo: – Corsa, running, jogging, atletica, etc.;– Ciclismo, mountain bike, etc.; moto da enduro per tesserati FMI e motocross, etc.; – Pesca sportiva secondo le precisazioni di cui alla Circolare della Protezione Civile n. 12 del 2/5/2020; – Nuoto in acque libere, canoa, vela, apnea, diving, windsurf, kitesurf, etc.;– Equitazione, etc. Con espresso divieto di svolgimento di manifestazioni di qualsiasi tipo e natura, come espressamente previsto all'art. 1 lett. i) DPCM 26 aprile 2020. I familiari di soggetti diversamente abili sono autorizzati ad accompagnare i loro cari in “passeggiate terapeutiche” nel rispetto delle misure previste dai sopra richiamati DPCM, in quanto nella fattispecie in questione si configura la possibilità di circolazione per “situazioni di necessità”; G. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. H. Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. I. Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; L. Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; M. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; N. È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- O. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità come elencate nell'allegato nell'allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché' sia consentito l'accesso alle sole predette attività e sia in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, che di seguito si elencano:– Ipermercati;– Supermercati– Discount di alimentari– Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2). -Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati – Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico – Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari – Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione – Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici– Farmacie – Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica – Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati – Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale – Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici – Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia – Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento – Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono – Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici – Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria – Commercio al dettaglio di libri– Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati – Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti. I giorni e gli orari di apertura delle sopra elencate attività sono regolati dalle rispettive licenze secondo le tipologie commerciali e le disposizioni vigenti in tema di apertura nei giorni feriali e festivi e fatte salve le restrizioni dettate dall'Ordinanza Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020. Q. Sono consentiti i mercati per la vendita di soli generi alimentari che sono tenuti a rispettare gli orari di apertura e chiusura secondo le rispettive Delibere e Ordinanze di apertura e nel rispetto del Regolamento comunale vigente. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. R. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. È consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; S. Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; T. Sono ammesse le attività inerenti i servizi alla persona come indicate nell'allegato 2 del DPCM 10 aprile 2020 che di seguito si elencano: – Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia – Attività delle lavanderie industriali– Altre lavanderie, tintorie – Servizi di pompe funebri e attività connesse. Restano sospese le altre attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). I giorni e gli orari di apertura delle sopra elencate attività sono regolati dalle rispettive licenze secondo le tipologie commerciali e le disposizioni vigenti in tema di apertura nei giorni feriali e festivi e fatte salve le restrizioni dettate dall'Ordinanza Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020. U. Per tutti gli esercizi commerciali valgono le seguenti limitazioni: 1. Tutti gli operatori sono tenuti all'uso costante di mascherina ed all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante. 2. È fatto divieto di accedere ai locali commerciali senza indossare mascherina, o comunque coprire la bocca ed il naso, ed i guanti. 3. In corrispondenza di ogni ingresso del locale deve essere installato un distributore di soluzione disinfettante, avendo cura che i clienti si disinfettino le mani al momento dell'accesso; 4. Gli esercizi commerciali la cui attività è regolata dalla presente Ordinanza, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. 5. I mercati sono tenuti a vigilare gli ingressi curando che non si creino degli assembramenti all'esterno degli stessi. È fatto obbligo agli operatori dei mercati, anche mediante il Comitato di Gestione, assicurare, oltre al rispetto della distanza interpersonale per i clienti di un metro all'interno del mercato, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, in modo da evitare assembramenti all'interno delle aree mercatali. V. Gli esercizi commerciali sono tenuti altresì al rispetto delle disposizioni previste all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020: 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura. . Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. ART. 2 Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; è ammessa la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti anche mediante l'apertura dei punti di vendita specializzati in tali prodotti. L'attività di vendita dovrà essere organizzata in modo da evitare assembramenti, garantire il rispetto della distanza interpersonale ed assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie disposte con la presente Ordinanza. ART. 3 Si dispone la limitazione dell'attività di tutti gli uffici comunali e la collocazione in ferie d'ufficio di tutto il personale cui sono affidati compiti non connessi allo svolgimento dei servizi essenziali e attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa. ART. 4 È disposta la sospensione del ricevimento del pubblico da parte degli uffici pubblici ricadenti nel territorio comunale che dovranno favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie del personale non necessario a garantire l'effettuazione dei servizi essenziali e l'attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa. ART. 5 Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. Relativamente alle attività professionali si dispone che: a) Sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando tal fine forme di ammortizzatori sociali. ART. 6 Si dispone la ripresa delle attività produttive, commerciali, professionali e industriali come elencate all'Allegato 3 DPCM 26 aprile 2020 che di seguito si riportano. I giorni e gli orari di apertura delle sotto elencate attività sono regolati dalle rispettive licenze secondo le tipologie commerciali e le disposizioni vigenti in tema di apertura nei giorni festivi. COD. ATECO DESCRIZIONE 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI – 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI – 03 PESCA E ACQUACOLTURA – 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) – 06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE – 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI – 08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE – 09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE – 10 INDUSTRIE ALIMENTARI – 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE – 12 INDUSTRIA DEL TABACCO – 13 INDUSTRIE TESSILI – 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA – 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI – 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO – 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA – 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI – 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO – 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI – 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI – 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE – 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI – 24 METALLURGIA – 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) – 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI – 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE – 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA – 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI – 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO – 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI – 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE – 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE – 35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA – 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA – 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE – 38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI – 39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI – 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI – 42 INGEGNERIA CIVILE – 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI – 45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE
DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI – 46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) – 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE – 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA – 51 TRASPORTO AEREO – 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI – 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE – 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI – 58 ATTIVITÀ EDITORIALI – 59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE – 60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE – 61 TELECOMUNICAZIONI – 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE – 63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI – 64 ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) – 65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE) – 66 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE – 68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI – 69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ – 70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE – 71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE – 72 ricerca SCIENTIFICA E SVILUPPO – 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO – 74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE -75 SERVIZI VETERINARI – 78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE – 80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE – 81.2 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE – 81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE) – 82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE – 84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA – 85 ISTRUZIONE – 86 ASSISTENZA SANITARIA – 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE – 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE – 94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE – 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA – 97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO – 99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 DPCM 26 aprile 2020, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8 DPCM 26 aprile 2020. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. ART. 7 Si dispone la riapertura delle ville comunali, dei parchi e dei giardini pubblici, a partire da venerdì 8 maggio, con espresso divieto di assembramento e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. I genitori e coloro che ne fanno le veci possono accompagnare i figli minorenni presso le ville comunali, i parchi e i giardini pubblici, fermo restando il rispetto della distanza interpersonale. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse. Al fine di garantire la sicurezza della salute dei lavoratori e dei cittadini che si recheranno nelle ville comunali , si procederà alla riapertura delle stesse solo dopo aver provveduto, con l'urgenza del caso, ad assicurare la pulizia straordinaria e la sanificazione delle aree a verde, dei bagni pubblici ubicati in esse e degli immobili destinati ad ospitare in personale addetto alla custodia e sorveglianza delle aree a verdi, distribuendo quotidianamente ai predetti dipendenti i dispositivi di sicurezza previsti per la prevenzione dal contagio COVID-19 . ART. 8 Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Nel caso in cui la cerimonia funebre si svolta in luogo chiuso, deve essere assicurata la previa sanificazione degli ambienti. I Cimiteri rimarranno chiusi al pubblico fino al ricevimento di nuove indicazioni, rispetto alla Circolare prot. n. 0023468 in data 10.04.2020 del Gabinetto del Ministero della Salute e richiamata da S.E. il Prefetto di Messina con nota prot. n. 0036201 in data 16.04.2020. Nel contempo, il Dirigente ai Servizi Ambientali, predisporrà per la pulizia e sanificazione degli spazi comuni, nonché degli uffici, dei locali igienici e dei locali di servizio dei custodi. ART. 9 Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. È consentito l'utilizzo di c.d. mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
ART. 10 Relativamente ai trasporti, si applicano le limitazioni e prescrizioni di cui all'Ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno e della Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n. 14 del 3 aprile 2020 e pertanto resta fatta salva l'Ordinanza Sindacale n° 63 del 13 marzo 2020 la cui efficacia viene prorogata con la presente Ordinanza fino al 14 maggio 2020. Sono efficaci, inoltre, in materia di servizio di trasporto marittimo regionale, le disposizioni di cui all'articolo 4 e relativi allegati dell'Ordinanza Presidente Regione Siciliana n°5 del 13 marzo 2020. Il Sindaco ha disposto altresì che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza; per quanto non espressamente disposto nella stessa restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020. Le violazioni del provvedimento, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, salvo che il fatto costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, oltre la sospensione dell'attività nel rispetto della vigente normativa di settore. La presente Ordinanza è in vigore da oggi, lunedì 4, fatto salvo l'art. 7 che entrerà in vigore l'8 maggio 2020 ed avrà durata fino al 17 maggio 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata.