Come cambiare gestore telefonico
Gentile avv. Tesoro, vorrei cambiare gestore telefonico, ma quando ho contattato il servizio clienti l'operatore mi ha detto che se me ne vado prima del tempo stabilito al momento dell'attivazione del contratto (2 anni) devo pagare una penale ed ulteriori costi di gestione. E' davvero così? Grazie per i chiarimenti, Nunzia F.
Gentile Nunzia, con il Decreto Bersani poi convertito nella Legge 40 del 2 aprile 2007, sono state introdotte sostanziali modifiche nei rapporti con gli operatori di telefonia e di PayTV.
In pratica, è stata introdotta la possibilità per gli utenti di effettuare la disdetta dei suddetti contratti senza dover pagare alcuna penale. Il mio consiglio è di inviare una regolare disdetta, in cui sia formulata in maniera esplicita la volontà di recesso, meglio se a mezzo raccomandata o eventualmente, se previsto nelle condizioni contrattuali, per fax o e-mail, prestando attenzione che non sia previsto un termine di preavviso che comunque per legge non potrà mai essere superiore a 30 giorni.
In caso di recesso anticipato, gli unici costi che eventualmente potranno essere addebitati, se previsti, sono i costi di gestione dell'operatore, che comunque dovranno essere realmente dimostrati dall'operatore (ad es. quelli di disattivazione o per il trasferimento ad altro gestore) e quindi motivati e giustificati.
Inoltre, per eventuali attrezzature quali telefoni, modem o decoder concessi in comodato d'uso, le compagnie non potranno addebitare alcun costo se non provvedono al ritiro dell'apparecchiatura o in alternativa non forniscano all'utente adeguate istruzioni circa i metodi di restituzione degli stessi.
Quanto detto cambia nel caso di un contratto di telefonia mobile, in cui sia prevista la consegna di un telefono cellulare o sia proposta una tariffa particolarmente vantaggiosa. In tal caso, l'utente è tenuto a pagare le somma prevista a titolo di somme residue dovute per la tariffa agevolata e/o per l'acquisto del telefono consegnato all'atto di sottoscrizione del contratto di abbonamento.
Pertanto, nel caso in cui l'operatore telefonico dovesse addebitare eventuali penali o non consentire il cambio gestore, dovrà rivolgersi al Co.Re.Com Regionale se esistente nella propria città o in alternativa alla Camera di Commercio locale per attivare la procedura di conciliazione obbligatoria così come imposto con delibera dell'Agcom n. 173/07/CONS. e solo successivamente potrà agire in giudizio.
Per contattare l'avv. Antonio Tesoro potete scrivere al seguente indirizzo email: studiolegale@antoniotesoro.it