Banche on-line e frodi

giustiziaGentile avv. Trimarchi, qualche anno fa, approfittando della comodità e del vantaggio dell'offerta proposta, ho acceso un conto corrente su una banca on-line. Finora non avevo avuto problemi ma una settimana fa mi sono accorto che erano state addebitate sul mio conto delle somme a mia insaputa. Ho il sospetto che io sia stato vittima di una truffa telematica. Come posso tutelarmi? Grazie, Donato S. 

Gentile sig. Donato, da qualche hanno molti correntisti hanno accesso al proprio conto corrente tramite internet. La connessione al sito della banca, e quindi al proprio conto, è solitamente cifrato secondo uno standard di molto più alto rispetto a quello applicato negli altri siti internet. 

Parallelamente alle banche on-line sono cresciute le truffe e le frodi in internet rivolte ai correnti degli internauti. Purtroppo non esiste ancora una prassi consolidata o una normativa specifica per questo tipo di inconvenienti. Sarà pertanto onere del consumatore dimostrare la regolarità del proprio operato e di non aver mai dato a terzi accesso ai propri dati personali. D'altra parte sarà onere dell'istituto di credito, in quanto titolare del servizio bancario offerto e possessore dell'hardware in cui è inserito il conto on-line, dimostrare l'origine e la causa della violazione.

Pertanto, nel caso ci fossero frodi sul proprio conto corrente, il consumatore dovrà in primo luogo dimostrare che il computer con cui normalmente opera sul conto corrente on-line è stato sempre mantenuto in piena sicurezza, aggiornato nelle sue componenti software e regolarmente scansionato da un buon anti-virus.

Una volta ravvisata una irregolarità, sarà necessario avvertire immediatamente la banca dell'operazione che si desidera contestare, indicandone esattamente gli estremi.  Successivamente, il truffato  presentare una denuncia-querela.

Una copia delle denuncia dovrà poi essere inviata con raccomandata AR all'istituto di credito. Infine, salvo che la banca non abbia stornato prima l'operazione contestata, sarà onere del consumatore fare scritta con raccomandata AR dell'estratto conto cartaceo che contiene l'operazione contestata. Il termine per l'opposizione è di 60 giorni, ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385 del 1 settembre 1993 e successive integrazioni).

Per quanto accaduto sul conto on-line del cliente, in capo alla banca sussiste uno specifico obbligo di protezione, riconducibile all'art. 1710 c.c., in forza del rapporto di mandato che lega la banca stessa al proprio cliente. Inoltre, nel caso in cui la banca si rifiuti di fornire un'adeguata motivazione a quanto accaduto, potrebbe esserle imputata la violazione dell'obbligo di rendiconto, di cui all'art. 1713 c.c.

Nel caso di frodi sul conto corrente è possibili richiamare anche altre norme del codice civile inerenti il contratto bancario (articoli 1823 e seguenti). In particolare, l'articolo 1834 del codice civile prevede che nei depositi di una somma di danaro presso una banca questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante. Inoltre, l'articolo 1839 c.c. stabilisce che nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.

Per contattare l'avv. Clelia Trimarchi scrivere a clelia.trimarchi@hotmail.it

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