Assunzioni e regole del periodo di prova

lavoroGentile avvocato Failla, qual è la disciplina del cosiddetto “periodo di prova”, che il lavoratore affronta prima di essere assunto? Grazie, Manuela C. 

Gentile sig.ra Manuela, il “patto di prova” è un elemento accessorio del contratto di lavoro, la cui previsione non è essenziale ai fini della valida instaurazione del contratto di lavoro, ma qualora sia previsto dalle parti, l'assunzione definitiva del lavoratore viene subordinata all'esito positivo del periodo di prova.

Tale particolare previsione ha la funzione di far verificare al datore di lavoro la capacità professionale del lavoratore e la sua idoneità alle mansioni affidategli ed al lavoratore la sua convenienza nell' del posto di lavoro (c.d. prova bilaterale).  Il patto di prova è disciplinato dal nostro codice civile all'art. 2096 che testualmente recita:

“Salvo diversa disposizione [delle norme corporative], l' assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L' imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l' esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d' indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l' assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell' anzianità del prestatore di lavoro.”

Secondo tale disposizione, quindi, il patto di prova deve risultare da atto scritto, sottoscritto anche dal lavoratore, con indicazione della durata del periodo di prova. Qualora il requisito della forma scritta dovesse mancare, l'assunzione si ritiene definitiva. Il periodo di prova ha una durata massima non superiore ai 6 mesi, che non può essere prorogata. Durante tale periodo il datore di lavoro può recedere dal contratto in ogni momento senza obbligo di preavviso. In questo caso al lavoratore spetteranno il TFR e le ferie retribuite (o la relativa indennità sostitutiva). Concluso il periodo di prova, il rapporto di lavoro diventa definitivo e, come precisato dal citato articolo, il servizio prestato dal lavoratore a titolo di prova è computato ai fini dell'anzianità.

Per i pareri dell'avvocato Failla scrivete a: redazione.messina@sicilians.it

 

 

 

 

 

 

 

 

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