Controversie e arbitrati
Gentile avv. Trimarchi, di recente ho sottoscritto un contratto in cui è prevista la risoluzione delle controversie ricorrendo ad un arbitrato. Vorrei saperne di più: mi può spiegare di cosa si tratta? Grazie, Patrizia C.
Gentil signora Patrizia, l'arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840) ed è un giudizio privato, un atto negoziale di autonomia privata alternativo al giudizio civile ordinario. Il lodo è privo di ius imperii, vale a dire è fondato sul consenso di entrambe le parti, ed è affidato inevitabilmente ad arbitri privi di potestà giurisdizionale di imperio. Né la forma (accertamento e declaratoria delle conseguenze) né il procedimento fortemente “processualizzato” né l'efficacia esecutiva attribuita ai lodi arbitrali sono però sufficienti ad equiparare il lodo ad una sentenza: i collegi arbitrali non sono organi giurisdizionali dello stato né organi giurisdizionali in genere.
In particolare, l'art. 808 c.p.c. è dedicato alla clausola compromissoria e dispone che “le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato”. In riferimento alla forma, “la clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807”. Inoltre, si precisa anche che “la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce. Tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria”.
Gli arbitri possono essere uno o più, ma sempre in numero dispari. La convenzione d'arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi ed il modo di nominarli.
In caso d'indicazione di un numero pari di arbitri, un altro arbitro, se le parti non si sono accordate diversamente, è nominato dal Presidente del Tribunale. Se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, è sempre il Presidente del Tribunale a provvedere.
Per contattare l'avv. Clelia Trimarchi scrivere a clelia.trimarchi@hotmail.it