Separazione e assegno di mantenimento
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Gentile sig.ra Loredana, l'art. 710 c.pc. recita al primo comma che ” Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione”. Per promuovere tale procedimento che si svolge in camera di Consiglio, requisito fondamentale è “l'insorgere di nuove circostanze”. L'atto introduttivo è il ricorso e l'onere della prova grava su chi ha proposto la domanda.
Sostanzialmente , rispetto alle questioni patrimoniali si tratterà di dimostrare il miglioramento delle condizioni economiche dell'altro coniuge. Non è “giustificato motivo” di revisione dell'assegno il mero acquisto di un cespite così come la perdita di un bene o di un'attività produttiva di reddito da parte dell'obbligato, giacché la valutazione dei motivi sopravvenuti postula sempre un giudizio di relazione da parte del giudice che accerterà se l'acquisto o la perdita del cespite siano l'espressione di un incremento o decremento patrimoniale dei coniugi di entità tale da mutare l'equilibrio esistente al momento della separazione.
Il diritto del coniuge a percepire l'assegno ed il corrispondente obbligo a versarlo dall'altro, nella misura e nei modi stabiliti nella sentenza di separazione, conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti. Nel caso in questione qualora il giudice accolga il ricorso eventualmente da Lei presentato, la maggior somma che eventualmente il giudice stabilirà a suo favore, dovrà essere versata dal suo ex coniuge con decorrenza dal momento della decisione.
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