#Politica. Pasticci con l’ICI a Messina e danni ai cittadini, ma Accorinti non risponde
MESSINA. Un algoritmo sbagliato e il valore delle aree edificabili raddoppia o triplica e contribuenti costretti a sborsare a Palazzo Zanca somme non dovute. Le richieste di chiarimenti puntualmente ignorate, mentre l'amministrazione Accorinti tace e non dà risposte. A scoprire l'ennesimo pasticcio dell'Ufficio tributi il commercialista Antonio Cogode, che curando le pratiche di due clienti è andato a fondo alla cosa. “Tutto ebbe inizio con la Variante Generale al Piano Regolatore Generale approvata con decreto del Dirigente Regionale dell'Urbanistica n° 686 del 2 febbraio 2002, grazie alla quale sono state individuate le aree del territorio comunale di Messina che hanno subito la trasformazione della natura giuridica da terreno agricolo ad area fabbricabile -spiega Cogode. Questa trasformazione ha indotto l'allora direttore del Dipartimento Tributi a indirizzare alla cittadinanza messinese identificata dall'area ricadente nel nuovo piano urbanistico gli avvisi di accertamento con i quali sono stati determinati i valori venali di commercio. Così è stato imposto il pagamento dell'ICI sulle aree edificabili e sono state irrogate le sanzioni per omesse presentazioni delle relative dichiarazioni”.
Ma lei ha denunciato degli errori nei calcoli di quanto dovuto. “Qualcosa (probabilmente più di qualcosa) non ha funzionato per il verso giusto per alcuni cittadini, che hanno prontamente opposto le proprie contestazioni, in parte accolte dalla magistratura. Le contestazioni mosse da due mie clienti potrebbero colpire l'immagine dello stesso Comune, se anche dall'interrogazione depositata il 7 agosto scorso dal consigliere del Gruppo Misto Libero Gioveni saranno confermati i vizi, gli errori e le irregolarità descritte. Ma a farne le spese potrebbe essere anche la cittadinanza messinese, che dall'anno 2006 all'anno 2010 è stata assoggettata da analoghi avvisi di accertamento che sono stati notificati alle ricorrenti che io rappresento. Nella sua circostanziata interrogazione, il consigliere Gioveni ha tenuto a precisare che un fatto di giustizia, quale quello della lotta dell'evasione fiscale, non può e non deve trasformarsi in un atto di ingiustizia sociale, quale può essere un provvedimento fiscale repressivo e vessatorio per la stessa cittadinanza. Il consigliere ha pensato di esercitare l'iniziativa dopo aver visionato un voluminoso fascicolo (ancora oggi inesplorato dal punto di vista politico) dal quale emergono atti extragiudiziari, ricorsi e sentenze di alcune Commissioni Tributarie Provinciali di Messina passate in giudicato e sfavorevoli all'amministrazione comunale. Le informazioni e le nozioni rilevate nell'interrogazione, hanno fatto riferimento agli atti che io ho prodotto”.
In dettaglio? “In particolare, con l'esposto presentato il 26 giugno scorso e indirizzato al sindaco Renato Accorinti e al segretario generale del Comune di Messina Antonio Le Donne, ho riepilogato l'intera vicenda vertente su una materia, quale quella degli avvisi di accertamento ICI, a dir poco delicata e complessa, così come dichiarato anche dallo stesso segretario con la comunicazione del 13 luglio indirizzata ai competenti dirigenti di Palazzo Zanca. Tra tutti i rilievi mossi nell'interrogazione di Gioveni è stato focalizzato un macroscopico errore che l'ufficio avrebbe commesso nell'applicare l'algoritmo, determinando un valore venale del terreno edificabile di gran lunga maggiore a quello che effettivamente doveva risultare. Tale macroscopico errore, a quanto pare, non è stato ancora contestato agli organi giudiziari, ma è stato portato a conoscenza del Comune tramite alcune comunicazioni che ho trasmesso a Le Donne, peraltro supportate da una perizia giurata elaborata dall'architetto Carmela Grimaldi e depositata il 20 giugno. Il valore venale del terreno risultante dalla formula istituita e adottata dal Dipartimento del Territorio è stato triplicato rispetto al valore esatto: 448.902,42 euro anziché € 167.373,22, forse per un problema al software in dotazione degli uffici preposti. Dall'imponibile fiscale triplicato di 448.902,42 euro, il dirigente del Dipartimento delle Entrate Tributarie avrebbe poi applicato le aliquote e determinato un'imposta pari al triplo di quella effettivamente dovuta, oltre a sanzioni ed interessi. Quello che non comprendo, è perché gli organi di controllo sono interpellati quando i danni erariali, quelli amministrativi ed eventuali abusi diventano irreparabili e irrimediabili”.
A distanza di oltre un mese l'amministrazione non ha ancora risposto, ma anche il Consiglio comunale non ha preso posizione. “Non si riesce a comprendere perché l'Aula non abbia adottato alcuna iniziativa, quando in simili casi, con il proprio voto, avrebbe potuto impegnare l'amministrazione comunale per arginare un contenzioso temerario per il Comune revocando o sospendendo tutti quegli accertamenti tributari notificati e risultanti illegittimi, chiedendo l'abbandono dal contenzioso per gli avvisi di accertamento sbagliati, autolimitando l'attività di accertamento sulle aree edificabili, prevedendo un contraddittorio con la possibilità, per la cittadinanza messinese assoggettata, di aderire a soluzioni diversificate e atti conciliativi per la definizione anticipata dello stesso. Incomprensibile anche per quali motivi i dirigenti competenti siano rimasti totalmente sordi alle formali sollecitazioni di sospendere l'azione esecutiva con l'istituto della cosiddetta autotutela. L'attività del segretario generale Le Donne, che ha avocato a sé i poteri, si sarebbe limitata fino a oggi a prendere conoscenza di provvedimenti giudiziari e atti che ho trasmesso e a girarli ai dirigenti chiedendo loro una relazione congiunta del Dipartimento Politiche del territorio e di quello dei Tributi), che avrebbero dovuto trasmetere entro il termine perentorio del 10 agosto. A quanto pare, il 18 luglio Le Donne avrebbe ricevuto la relazione del solo Dipartimento Politiche del Territorio. Qualcuno è riuscita a vederla?”
E il ruolo della Giunta Accorinti in tutto questo? “Da quanto si evince dall'interrogazione del consigliere Gioveni, l'attività che avrebbe esercitato l'esecutivo sarebbe stata carente, in quanto non avrebbe determinato i valori venali in comune commercio delle aree edificabili all'inizio di ogni anno e quindi non si sarebbe potuto determinare con equità l'imponibile fiscale. Inoltre, sempre nell'interrogazione, si sottolinea che nei documenti da me elaborati sono stati contestati oltre ad errori macroscopici nell'aver applicato l'algoritmo che determina l'imponibile fiscale sul quale applicare l'aliquota dell'imposta (e tale aspetto, non è stato ancora sottoposto al vaglio dei giudici tributari), anche svariati errori procedurali: dalla violazione dell'art.15, comma 2, della legge 383/2001, alla violazione della circolare n. 3/DF/12 del 18/05/2012 del Ministero dell'Economia. Dall'omessa valutazione del diverso importo determinato dai contribuenti e motivato con perizia giurata al richiamo di delibere non pertinenti, dalla determinazione errata del valore dell'area edificabile all'omessa applicazione da parte del Dipartimento Tributi di qualsiasi contraddittorio preventivo, fino all'applicazione di sanzioni ed interessi non dovuti e alla menzione di un regolamento ICI non conforme alla normativa allora vigente”.
Un vero e proprio pasticcio che danneggia i cittadini interessati, quindi. “Il paradosso sarebbe stato costituito anche dal fatto che il Comune, nell'applicare l'ICI, non ha tenuto conto della svalutazione subita dai terreni a causa della crisi economica. Una svalutazione che, invece, lo stesso ente locale ha tenuto in debita considerazione quando ha messo in vendita i propri cespiti. Inoltre, da alcune semplici ricerche effettuate sul web, risulta che la stragrande maggioranza di amministrazioni comunali (ad esempio quella di San Gregorio di Catania, per citarne qualcuna in Sicilia), a differenza del Comune di Messina, in merito agli accertamenti sull'ICI di aree edificabili, hanno messo in campo l'istituto dell'accertamento con adesione (di solito con provvedimenti di Giunta o di Consiglio) che prevede ulteriori agevolazioni a favore dei contribuenti in modo da arrivare soprattutto alla risoluzione dei contenziosi pendenti e ovviamente al recupero di quanto dovuto con grande beneficio per le casse comunali e per le tasche dei cittadini. Anche l'amministrazione di Reggio Calabria, con la quale Messina condivide parecchi problemi, ha subito diverse critiche per aver posto in essere avvisi di accertamento cumulativamente per diversi anni. Ma in questo caso, i gruppi politici si sono opposti fermamente, costringendo l'amministrazione a trovare rimedi e soluzioni come il contraddittorio con i cittadini o l'accertamento con adesione. A Messina invece le rappresentanze politiche (eccetto Gioveni) e gli organi gestionali, non sembrano interessati ad adeguare procedure e criteri per migliorare l'efficienza delle proprie risorse, tutto a scapito delle tasche di quei malcapitati ed ignari cittadini”.
Di seguito il testo integrale dell'interrogazione presentata al Comune di Messina dal consigliere Libero Gioveni.
Al sig. Sindaco
Al sig. Presidente del Consiglio
Al Segretario Generale-Direttore Generale
Al Dirigente del Dipartimento delle Entrate Tributarie
Al Dirigente del Dipartimento delle Politiche del Territorio
Al collegio dei revisori dei conti
p.c. Organi di stampa tutti
OGGETTO: Interrogazione URGENTE a risposta scritta ai sensi dell'art. 43 TUEL 267/2000, della L. 241/90 e dell'art. 23 dello Statuto comunale.
ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE ICI-AREE EDIFICABILI
Con la presente,il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di Consigliere Comunale del gruppo “Misto”,
CHIEDE
alle SS.LL in indirizzo,informazioni di carattere politico ed amministrativo in relazione ad alcune problematiche inerenti all'attività di accertamento e riscossione ICI su aree edificabili a decorrere dall'anno 2006 e SOLLECITA contestualmente l'adozione di provvedimenti di interesse generale.
Le informazioni più rilevanti sono state attinte dalla controversia giudiziaria (sentenze passate in giudicato) tra il dott. Antonio Cogode, nella qualità di difensore di alcune cittadine (tali D'Andrea Anna e D'Andrea Giuseppa), e l'ex Dirigente del Dipartimento delle Entrate Tributarie in rappresentanza del Comune di Messina, oltre che dall'attività extragiudiziaria instauratesi tra il suddetto professionista ed il Segretario Generale.
- Premessa;
- La normativa di riferimento al caso;
- Gli errori riscontrati negli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Messina;
- La mancata approvazione da parte della Giunta Municipale sulle determinazioni dei valori delle aree edificabili per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008 al fine di applicare la corretta imposizione fiscale;
- La mancata applicazione del contraddittorio preventivo con i cittadini prima degli avvisi di accertamento;
- L'errata applicazione di sanzioni ed interessi comminate ai cittadini in possibile violazione delle disposizioni normative;
- La presunta responsabilità dei Dirigenti competenti per aver fatto passare in giudicato le sentenze delle commissioni provinciali tributarie sfavorevoli al Comune di Messina, per non aver sospeso gli atti esecutivi e per non aver considerato gli atti extra giudiziari;
- Conclusioni
- PREMESSA
Numerosi cittadini messinesi (famiglie, dipendenti pubblici, artigiani, commercianti, lavoratori autonomi, ecc.) hanno ricevuto avvisi di accertamento per ICI da pagare su aree edificabili per gli anni che vanno dal 2006 al 2010.
Nel precisare e ribadire che sono assolutamente favorevole alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale, che ritengo un fatto di giustizia, di contro non posso accettare che un fatto di giustizia si sia potuto trasformare in attività tutt'altro che conveniente per l'amministrazione comunale e repressiva nei confronti dei cittadini, i quali avrebbero subito un GRAVE ATTO DI INGIUSTIZIA SOCIALE.
Presumo, purtroppo, che i cittadini messinesi, non siano stati messi in condizione di pagare il giusto e neanche di poter eventualmente annullare le cartelle esattoriali sbagliate senza sanzioni o aggravi di spesa. Lo presumo sulla scorta dei dati, delle notizie e delle informazioni in mio possesso ed acquisite dal dott. Antonio Cogode, commercialista e difensore delle già citate malcapitate cittadine.
Nella qualità di difensore, il dott. Antonio Cogode, non soltanto avrebbe, a suo dire, rilevato vizi, irregolarità e omissioni a carico del Comune, ma ha anche eccepito gravi errori procedurali, tecnici e materiali che sarebbero stati commessi dall'amministrazione pubblica.
- LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO AL CASO
- lgs 504/1992 istitutivo dell'ICI, con particolare riferimento all'art. 2 comma 1 lett. b ” per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi”;
- L. 4/7/2006 n. 223 convertito in Legge 4/8/2006 n. 248, art. 36 comma 2 ” un area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo”;
- Lgs 14/3/2011 n. 23 istitutivo dell'IMUe l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214 che ne ha anticipato l'applicazione dall'anno 2012;
- Lgs 504/1992-art. 5, richiamato per l'IMU dall'art. 13, comma 3 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011. Ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione del tributo, il valore delle aree è costituito dal valore venale in comune commercio. La lettera g, del comma 1, art. 59 , ove è stabilito che i Comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, ( valori di riferimento ), non può avere altro effetto che quello di una autolimitazione di potere di accertamento IMU, nel senso che il Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quello stabilita nel regolamento comunale.
- GLI ERRORI RISCONTRATI NEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE DI MESSINA
Quanto segue è stato desunto dalle note integrative del 07/12/2015 presentate dal dott. Antonio Cogode al Comune di Messina, dalla successiva perizia giurata di valutazione predisposta in data 20/06/2017 che conferma le suddette note integrative e dall'esposto del 26/06/2017 presentato al Segretario Generale dal suddetto professionista.
In tutti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle ricorrenti sarebbe stato rilevato un macroscopico errore determinato, probabilmente, dal software in dotazione degli uffici preposti. Il valore venale del terreno risultante dalla formula istituita e adottata dal Dipartimento del Territorio è triplicato rispetto al valore esatto: € 448.902,42 anziché € 167.373,22.
Il suddetto macroscopico errore è stato ravvisato successivamente alla presentazione dei ricorsi alle varie commissioni tributarie (nonostante ciò i giudici di primo grado hanno accolto lo stesso le istanze delle ricorrenti annullando sanzioni ed interessi ed accettando la prima perizia giurata che attestava il valore venale in € 300.781,00 ). Pertanto il valore corretto, portato a conoscenza degli uffici, prescinde dal contenzioso tributario, salvo che non verrà fatto valere in II grado con gravi pregiudizi per l'immagine dell'amministrazione comunale.
In sintesi si sarebbe verificato l'errore nell'applicare la seguente formula:
Ster x If/h= SLP.
SLP x Va = Calore venale terreno (imponibile fiscale).
Dall'imponibile fiscale triplicato di € 448.902,42 il Dirigente del Dipartimento delle Entrate Tributarie avrebbe applicato le aliquote e determinato un'imposta pari a circa il triplo di quella effettivamente dovuta oltre a sanzioni ed interessi.
E' semplicemente inquietante pensare che possano esserci stati altri cittadini che, ignari dei possibili errori riportati negli avvisi di accertamento, abbiano pagato imposte (oltre sanzioni ed interessi) non dovute !!!
Ma sarebbe ancor più grave se tale errore, fatto evidenziare più volte, fosse stato ignorato dagli uffici competenti del Comune di Messina come asserisce il professionista in questione.
A questo punto non mi sentirei nemmeno di escludere che la cittadinanza messinese sia stata raggiunta da avvisi di accertamento ICI su aree edificabili non legittimi in quanto richiamanti il regolamento ICI antecedente all'anno 2000 e non conforme alla Legge n. 296/2006, alla Legge 24/12/2007 e al D.lgs. n.93 del 27/05/2008-art.1 e D.Lgs. 14/03/2011 n.23.
Il Dipartimento Tributi, prima di emettere gli avvisi di accertamento nei confronti della cittadinanza messinese, avrebbe dovuto adeguare il regolamento ICI alle linee guida del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia con le quali sono state formulate le delibere ed i regolamenti che i Comuni dovevano approvare o modificare entro il 30 settembre 2011.
- LA MANCATA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE SULLE DETERMINAZIONI DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI PER GLI ANNI DI IMPOSTA 2006, 2007 E 2008 AL FINE DI APPLICARE LA CORRETTA IMPOSIZIONE FISCALE
Così come accennato al punto 2 della presente interrogazione, per le aree fabbricabili che non possiedono un'autonoma rendita catastale, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali
lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.