Vigili urbani e multe da contestare
Gentile avvocato Failla, nella multa che mi hanno notificato il vigile urbano ha giustificato la mancata contestazione dell'infrazione con la seguente motivazione: “perché ai trilli del fischietto proseguiva la marcia”. Secondo Lei ci sono gli estremi per fare ricorso? Simone B.
Egregio Signor Simone, se Lei proponesse ricorso contro il verbale, questo sicuramente sarebbe dichiarato nullo dal Giudice, perché la motivazione in ordine alle circostanze che hanno impedito l'immediata contestazione della presunta violazione è insufficiente, non essendo stati specificati i motivi che hanno concretamente impedito al verbalizzante di fermare il Suo veicolo o di raggiungerlo.
Rammento che l'art. 200 C.d.S. stabilisce che “la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”, mentre il successivo art. 201 stabilisce che “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata,[…] deve essere notificato all'effettivo trasgressore […]”.
Inoltre, a norma dell'art.384 del regolamento di attuazione del C.d.S., infatti, l'impossibilità di contestazione immediata può essere opposta in caso di: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso in curva; d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento (autovelox); f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Orbene, nessuno degli eventi sopra indicati ricorre nel Suo caso, per cui la sanzione dovrà considerarsi illegittima per violazione dell'art. 200 C.d.S. in combinato disposto col citato art. 384 del regolamento di attuazione.
Inoltre, quanto al semplice uso del fischietto, questo non può essere sufficiente a manifestare la volontà di contestare un'infrazione al conducente, perché lo stesso strumento viene usato anche per regolare il traffico, per arrestare o consentire la regolare marcia dei veicoli e per tanti altri avvenimenti, non necessariamente collegati alla commissione di una infrazione al codice della strada.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, che con sentenza n. 19868 del 12 ottobre 2005 ha affermato che “va considerato idoneo il segnale del fischietto quando esso sia stato accompagnato da gesto della mano, ovvero quando l'agente abbia comunque richiamato l'attenzione del conducente, ad esempio fissandolo con lo sguardo si da fargli intendere che l'ordine è rivolto a lui, mentre è inidoneo il segnale fatto (come nel caso in esame) alle spalle del conducente, il quale percepisca il suono ma non veda l'agente”.
Ovviamente, l'utilizzo di altri mezzi di segnalazione dell'illecito, oltre al semplice trillo del fischietto, non possono essere supposti, ma devono risultare dal verbale, mentre nel Suo non vi è alcuna menzione ad elementi ulteriori, sì da dovere necessariamente concludere per la nullità del verbale opposto.