Recuperare il possesso dei propri beni

cancelloGentile Avvocato, il proprietario del terreno, che confina con la mia proprietà ha apposto, a mia insaputa, un cancello sull'unica strada che collega le nostre proprietà e della quale mi sono da sempre servita per accedere al mio fondo. Come posso tutelarmi?
Grazie Gisella P.

Gentile Sig.ra Gisella,
certamente Lei avrà la possibilità di esercitare l'azione di “reintegrazione nel possesso”, disciplinata dal nostro Codice Civile all'art. 1168, che testualmente recita: “chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione”.

Detta azione giova pertanto al possessore di un bene che è stato spogliato in modo violento o clandestino del suo possesso e che chiede di essere reintegrato in esso. Un consolidato orientamento giurisprudenziale intende lo spoglio violento come qualsiasi atto arbitrario che, contro la volontà del possessore, alteri lo stato di fatto in cui questo si trovi, togliendogli il possesso o impedendogliene l'esercizio (ed è questo il Suo caso).

Clandestino è, invece, lo spoglio perpetrato all'insaputa del possessore, il quale si accorga o comunque venga a conoscenza del comportamento dello spoliatore in un momento posteriore a quello in cui questi lo ha posto in essere. Pertanto costituisce spoglio clandestino anche quello compiuto alla luce del sole, ma in condizioni tali che lo spogliato non poteva rendersene conto (ad esempio, perché lontano).

Tale azione potrà essere esperita entro l'anno dal sofferto spoglio e la sottrazione dovrà essere ancora in corso al momento della proposizione della domanda. Il possessore che ha subito uno spoglio segreto (clandestino), avrà la possibilità di proporre l'azione entro un anno da quando è venuto a conoscenza dello spoglio stesso. Legittimato all'azione è chiunque si comporta nel confronti del bene come se ne fosse il proprietario (esercita, quindi un potere di fatto sulla cosa), mentre non lo sarà il mero detentore del bene per ragioni di servizio o di ospitalità.

La domanda sarà proponibile mediante ricorso al giudice del luogo in cui è avvenuto lo spoglio. Ottenuta l'ordinanza di reintegra del possesso, nel caso in cui l'autore dello spoglio non vi provveda spontaneamente, Lei potrà avviare l'esecuzione tramite un Ufficiale Giudiziario, che procederà a far rimuovere il cancello (che Le impedisce il possesso) immettendoLa nuovamente nella piena disponibilità della strada d'accesso al Suo fondo.

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