Patrocinio legale a spese dello Stato

Antonio Tesoro 11
L'avv. Antonio Tesoro

Gent.mo avv. Tesoro, ho una questione importante da sottoporLe. Dovendo affrontare una causa di risarcimento danni rilevante, mi sono rivolto ad un avvocato per conoscere le possibilità di e i costi da affrontare. L'avvocato mi ha chiarito che la causa è fattibile con buone probabilità di riuscita. Il problema è che mi ha chiesto un consistente acconto, precisandomi che influiscono molto le spese iniziali tra cui il solo contributo unificato che ammonta a 1.466 euro. Purtroppo non lavorando da due anni non posso permettermi di affrontare grosse spese e lui dice che non può proprio anticiparmi nulla. Cosa posso fare a tutelare i miei diritti? Grazie Simone R.

Gentile Sig. Simone, forse non ha precisato al Suo avvocato bene la situazione, in particolare la circostanza che non lavora da due anni, altrimenti il collega, a meno che non sia iscritto, Le avrebbe proposto il Patrocinio a spese dello .

In quanto ogni persona non abbiente, ha diritto di essere difesa in giudizio, sia per agire che per difendersi, da un avvocato che sarà pagato a spese dello Stato, fermo restando che l'azione intrapresa non sia manifestamente infondata.

Deve sapere che il patrocinio a spese dello Stato contrariamente a quanti molti credono non esiste unicamente in ambito penalistico, ma oramai è esteso anche ai giudizi civili, amministrativi e tributari e finanche contabili.

Naturalmente per poter essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato è necessario non essere titolari di un reddito annuo imponibile (cui rientra nel computo il reddito dell'intero nucleo familiare convivente) risultante dall'ultima dichiarazione superiore a euro 10.766.33. Fatta salva un'unica eccezione, qualora il giudizio verta su diritti della personalità o vi siano interessi in conflitto con quelli di altri componenti il nucleo familiare.

Una volta ammesso al gratuito patrocinio, questo rimane valido per i successivi gradi di giudizio, salvo caso di soccombenza, in tal caso non potrà più usufruire del beneficio per proporre impugnazione.

Pertanto Le di parlare con il Suo Avvocato e chiarire la vicenda, al fine di capire se lo stesso è iscritto nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello stato, chiarito ciò se lo stesso accetta la difesa, la guiderà nei successivi adempimenti al fine di essere ammesso al beneficio.

Caso contrario, non deve preoccuparsi, potrà tranquillamente rivolgersi alla segreteria del Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo ove ha sede il Tribunale competente ad instaurarsi il giudizio, che le fornirà la modulistica e tutte le istruzione per presentare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

Una volta presentata la domanda il Consiglio dell'Ordine sulla scorta della documentazione presentata e sulla fondatezza delle pretese da far valere in giudizio, potrà accogliere o rigettare la domanda. In caso di accoglimento della domanda potrà nominare un difensore, scegliendone il nominativo tra quelli presenti in elenco tra gli avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Nel caso in cui la domanda non fosse rigettata potrà inoltrare la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che deciderà con decreto.

Per contattare l'avv. Antonio Tesoro potete scrivere alla seguente e-mail: studiolegale@antoniotesoro.it

Antonio Tesoro

Avvocato civilista, esperto di diritto delle nuove tecnologie del web, appassionato ed ex praticante di arti marziali, adora la musica e ogni tanto abbraccia una delle sue numerose chitarre. Su Sicilians cura la rubrica Leggi&cavilli, ma non gli dispiacciono le incursioni in altri settori. Raffinato gourmet, disdegna Masterchef Italia e sogna l'edizione statunitense.

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