Licenziamento e tutela dei lavoratori

pellizzadavolpedoGentile avvocato Failla, come si il lavoratore che subisce un licenziamento discriminatorio? Grazie. Silvia R. 

Gentile Sig.ra Silvia, premetto brevemente che viene definito discriminatorio il licenziamento intimato per motivi di credo politico o fede religiosa, per l'appartenenza ad un sindacato e per la partecipazione ad attività sindacali, nonché per ragioni connesse all'etnia, alla lingua, al genere ed all'orientamento sessuale.

L'art. 3 della legge 108/1990 sancisce espressamente che il licenziamento discriminatorio “è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta [dal datore di lavoro] e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge”.

Così, il noto articolo 18 dello Statuto dei lavoratori riconosce, in favore del lavoratore, la c.d. “tutela reale”: il giudice ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno patito dal dipendente, liquidando un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione (nonché al versamento dei contributi previdenziali). In ogni caso la misura dell'indennità non potrà essere inferiore alle 5 mensilità.

Sarà, inoltre, facoltà del lavoratore chiedere al datore di lavoro, invece della reintegrazione, la corresponsione di un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità che si aggiunge a quanto dovuto a titolo di risarcimento. Appare infine opportuno sottolineare che nelle cd. “imprese di tendenza” (impresa che svolge attività di natura politica, religiosa, culturale sindacale etc) quando alla base del licenziamento è posto un motivo relativo all'opinione politica, sindacale o religiosa del lavoratore, la legge esclude che esso possa essere considerato di per sé discriminatorio.

Ciò perché l'incompatibilità ideologica tra il dipendente e l'impresa è considerata una legittima motivazione per il licenziamento.

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