La trascrizione tardiva del matrimonio

fedimatrimonioGentile Failla,
per attribuire effetti civili al matrimonio contratto con rito religioso (matrimonio concordatario) è necessario che il relativo atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile. Tuttavia ho sentito dire che è possibile trascrivere anche molto tempo dopo la celebrazione del matrimonio. Può darmi conferma? Grazie, Francesca P.

Gentile Sig.ra Francesca,
come Lei ha ricordato, la trascrizione costituisce l'atto essenziale per attribuire effetti civili al matrimonio, il quale, in sua assenza, rimarrebbe un atto religioso civilmente irrilevante.

Oltre alla tradizionale “trascrizione tempestiva” (il parroco del luogo in cui viene celebrato il matrimonio deve, entro 5 giorni dalla celebrazione, chiederne la trascrizione trasmettendo l'atto di matrimonio all'ufficiale dello Stato Civile) il Nuovo Concordato all'art. 8 considera un'altra ipotesi di trascrizione, comunemente definita “trascrizione tardiva”, in virtù della quale è consentito effettuare, a determinate condizioni, la trascrizione del matrimonio anche dopo che sono scaduti i 5 giorni previsti per la richiesta di trascrizione effettuata dal parroco.

Il suddetto art. 8, punto n°1, stabilisce all'ultimo paragrafo che “la trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi”.

La trascrizione tardiva, che presenta alcune particolarità, può essere richiesta in ogni tempo e, di conseguenza, il di richiederla è imprescrittibile. Non solo entrambi i contraenti hanno il diritto di richiedere la trascrizione, ma anche uno solo di essi, a condizione, però, che vi sia la conoscenza e la mancata opposizione da parte dell'altro (resta pertanto esclusa la possibilità di trascrivere tardivamente il matrimonio in caso di morte di uno dei coniugi). Inoltre, è necessario che entrambi i contraenti abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione del matrimonio (canonico) a quello della richiesta della trascrizione. Infine, tale trascrizione tardiva non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Per richiedere un parere dell'avvocato Tiziana Failla scrivete a: redazione.messina@sicilians.it

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