La cassa integrazione ordinaria

inpsGentile Avvocato,
sono proprietario di un'azienda del settore industriale e a causa di difficoltà nel settore in cui opero, peraltro sicuramente risolvibili, sono costretto a sospendere l'attività produttiva della mia azienda. Saprebbe darmi delle indicazioni per far percepire ai miei dipendenti l'integrazione salariale? Grazie, Francesco L.

Egregio Sig. Francesco,
sicuramente la Sua azienda potrà essere ammessa alla “Cassa integrazione guadagni ordinaria”, detta anche C.I.G.O. Accedono a tale forma di integrazione salariale le aziende del settore industriale, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, in caso di contrazione o sospensione dell'attività produttiva, causate da situazioni aziendali determinate da eventi transitori o situazioni temporanee di mercato, che non mettano in dubbio la futura ripresa dell'attività produttiva.

In questo modo l'INPS erogherà in favore dei suoi lavoratori (che abbiano la qualifica di operaio, impiegato o quadro) un'integrazione salariale nella misura dell'80% della retribuzione globale di fatto, che ad essi sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Per poter beneficiare di tale trattamento la Sua impresa dovrà dare inizio alla particolare e specifica procedura prevista dall'art. 7 L. 164/1975, che prevede, in primo luogo, lo svolgimento di una fase di consultazione sindacale (in cui Lei, in quanto datore di lavoro, dovrà comunicare alle rappresentanze sindacali la durata prevedibile della sospensione ed il numero dei lavoratori interessati) e, successivamente, la presentazione all'INPS della domanda di ammissione al trattamento, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione dell'attività produttiva.

In tale domanda Lei dovrà indicare la causa della suddetta sospensione, la sua presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e le ore di effettivo lavoro. La durata massima della C.I.G.O. è di 3 mesi continuativi, che potranno essere eccezionalmente prorogati (di tre mesi in tre mesi) fino ad un massimo complessivo di un anno. Nel caso in cui un Suo lavoratore dovesse svolgere nel periodo di cassa integrazione un'attività lavorativa retribuita, dovrà comunicarlo all'INPS, che sospenderà l'erogazione del trattamento per il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa. In caso di mancata comunicazione, il lavoratore decadrà dal al trattamento.

Per chiedere un parere all'avvocato Tiziana Failla, inviate i vostri quesiti a: redazione.messina@sicilians.it

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