Il regime patrimoniale dei coniugi

fedimatrimonioGentile avvocato Failla, tra sei mesi mi sposerò. Mi può spiegare cosa si intende per regime patrimoniale dei coniugi? Simone C.

Egregio Signor Simone,
la legge consente agli sposi di scegliere tra due regimi patrimoniali quello che meglio permetta loro di meglio adempire agli oneri economici previsti dagli articoli 143 e 147 del codice civile: la comunione dei beni o la dei beni.
Al termine della cerimonia il sacerdote o l'ufficiale di stato civile annoterà tale decisione sull'atto di matrimonio. Se gli sposi non espliciteranno alcuna scelta, il regime patrimoniale legale della famiglia sarà in automatico la comunione dei beni.
La scelta del regime patrimoniale potrà essere modificata anche successivamente alla celebrazione del matrimonio, con atto pubblico di fronte ad un notaio, che ne curerà la trascrizione a margine dell'atto di matrimonio nel registro dello stato civile.
Se viene scelto il regime di comunione legale dei beni, tutti i beni acquistati dopo le nozze saranno di proprietà di entrambi i coniugi, e cioè: tutte le proprietà comprate dopo il matrimonio, anche se acquistate separatamente dai due coniugi (case, terreni, negozi, automobili, tranne i beni personal), i rendimenti dei beni propri di ciascun coniuge, le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio ed infine gli utili e gli incrementi dell'azienda di proprietà di uno dei due precedentemente alle nozze, ma gestita da entrambi dopo il matrimonio.
Faranno parte del patrimonio comune anche i debiti, sia quelli contratti congiuntamente dai coniugi che quelli contratti separatamente, nonché gli oneri che gravano sui singoli beni al momento dell'acquisto, (ipoteca sulla casa). Ciascun coniuge resterà invece proprietario esclusivo dei beni posseduti prima delle nozze, di eredità o donazioni, anche se avute dopo il matrimonio, dei beni personali e dei loro accessori, dei beni necessari all'esercizio della propria professione, delle somme percepite a titolo di risarcimento per danni fisici ìti (indennizzi assicurativi o pensione di invalidità) ed a titolo di ricavato della vendita di uno dei beni suddetti.
In caso di vendita di immobili o altri atti di straordinaria , è necessario il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso in cui questi siano in disaccordo, sarà il giudice a decidere se l'atto voluto da uno solo dei coniugi è necessario all'interesse della famiglia. Lo scioglimento della comunione dei beni avviene per morte di uno dei coniugi, per annullamento del matrimonio, separazione o divorzio, per decisione di entrambi i coniugi di cambiare il regime patrimoniale, per fallimento di uno dei coniugi e per separazione giudiziale dei beni.
Infine, se si sceglie il regime di separazione dei beni, ciascuno dei due coniugi avrà la proprietà esclusiva dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio: i patrimoni di marito e moglie resteranno quindi separati, salvi i diritti di successione.

Per i vostri dubbi di natura legale scrivete all'avvocato Tiziana Failla indirizzando le vostre lettere a: redazione.messina@sicilians.it

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