Il licenziamento alla luce della Riforma Fornero

Antonio Tesoro 11
L'avv. Antonio Tesoro

Preg.mo avv. Tesoro, volevo sottoporle un quesito: una mia amica ed io siamo state licenziate rispettivamente il 25 febbraio 2013 ed il 18 aprile 2013. La mia amica licenziata per prima in un primo momento non voleva mettere l'avvocato in quanto aveva avuto rassicurazioni verbali da parte della ditta che il licenziamento era temporaneo ed esclusivamente al fine di riorganizzare l'assetto del personale. Ma quando nel giro di pochi mesi ha visto che avevano licenziato anche me e molti altri colleghi ha deciso di rivolgersi al sindacato, che le ha riferito che non possiamo fare nulla. Come è possibile un'ingiustizia simile e come possiamo rivendicare il nostro posto di lavoro? Cordialmente, Giovanna B.

Gent.ma Sig.ra Giovanna, con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 meglio conosciuta come Legge Fornero, sono cambiate alcune regole in materia d'impugnazione del licenziamento.

Per quanto attiene all'impugnazione, nulla è cambiato, deve sempre essere proposta a pena di decadenza entro 60 giorni dalla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro ed inoltre deve essere effettuata per iscritto e portata a conoscenza del datore di lavoro con qualsiasi mezzo idoneo, come lettere raccomandate, telegrammi o fax, esprimendo la ferma volontà di contestare la validità del licenziamento.

L'impugnazione potrà tranquillamente essere predisposta anche personalmente dal lavoratore o in alternativa per il tramite del proprio avvocato di fiducia, ma dovrà in ogni caso essere sottoscritta personalmente dal lavoratore affinché produca i suoi effetti. Si tenga presente che il superamento dei 60 giorni comporta come detto la decadenza, con la conseguente impossibilità di impugnare il licenziamento.

Una volta impugnato il licenziamento, non ottenendo risultati, non resta che proporre ricorso al Giudice del Lavoro competente per territorio ove è sorto il rapporto di lavoro o dove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è stato addetto il lavoratore o presso la quale egli ha prestato la sua opera fino al momento del licenziamento.

La suddetta azione volta al reintegro del posto di lavoro deve essere intrapresa entro e non oltre il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di impugnazione del licenziamento ed è proprio questa la novità della legge Fornero, in quanto i intimati prima dell'entrata in vigore della legge (18 luglio 2012) erano soggetti al termine di 270 giorni o se preceduti da conciliazione non riuscita o rifiutata, entro 60 giorni dal mancato accordo o dal rifiuto.

Importante anche in questo caso la proposizione dell'azione entro i 180 giorni onde vedere il proprio diritto prescritto, precludendosi la possibilità di agire in giudizio per la reintegra del posto di lavoro.

Venendo ora al suo quesito, purtroppo per la Sua amica non c'è più nulla da fare in quanto il licenziamento non può più essere impugnato per decadenza, mentre per Lei ancora l'impugnazione è esperibile non essendo scaduti i 60 giorni, che andranno a scadere il 17 giugno 2013, pertanto si adoperi ad inviare o fare inviare entro il detto termine regolare impugnazione del licenziamento al fine di tutelare i suoi diritti.

Per contattare l'avv. Antonio Tesoro potete scrivere alla seguente e-mail: studiolegale@antoniotesoro.it

Antonio Tesoro

Avvocato civilista, esperto di diritto delle nuove tecnologie del web, appassionato ed ex praticante di arti marziali, adora la musica e ogni tanto abbraccia una delle sue numerose chitarre. Su Sicilians cura la rubrica Leggi&cavilli, ma non gli dispiacciono le incursioni in altri settori. Raffinato gourmet, disdegna Masterchef Italia e sogna l'edizione statunitense.

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