I contratti di lavoro per gli sportivi

sportGentile Avvocato, mi sono sempre chiesto quale tipo di rapporto di lavoro intercorre tra le società sportive e gli sportivi e se esiste una regolamentazione particolare al riguardo. Grazie, Simone R.

Egregio signor Simone,
tale speciale rapporto di lavoro c.d. “lavoro subordinato sportivo” è stato per la prima volta regolamentato dalla L. 91/1981, la quale si applica, ai sensi dell'art. 2, ai soli sportivi professionisti, cioè “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”.

L'assunzione avviene per atto scritto a pena di nullità, che deve essere conforme al contratto-tipo predisposto triennalmente dalla federazione sportiva nazionale. A tale tipo di contratto non si applica la normativa relativa al contratto a termine e la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali (eccetto che per la nullità del recesso intimato per motivi discriminatori), è possibile prevedere la definizione arbitrale delle liti in maniera vincolante e cedere il contratto da una società sportiva ad un'altra, purché l'atleta vi consenta.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 3 della citata legge, l'attività sportiva dell'atleta può rappresentare una forma di lavoro autonomo quando questa si svolge nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo, quando l'atleta non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento ed infine quando la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi una certa durata (otto ore settimanali o cinque giorni ogni mese o trenta giorni ogni anno).

Infine, l'attività sportiva può assumere anche la forma di collaborazione coordinata e continuativa quando è resa nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI: in questo caso non vi è l'obbligo di ricondurre il rapporto di co.co.co. nell'ambito della disciplina sul lavoro a progetto (art. 61 D.Lgs. 276/2003).

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