Alberi da frutto e giardini

AlberiGentile avv. Trimarchi, ho acquistato da poco un terreno che vorrei adibire a piantagione di alberi e piante da frutto. Vorrei sapere come regolarmi sulle distanze da osservare nei confronti del terreno confinante al mio. Grazie, Alberto C.

Gentile sig. Alberto, il  codice civile all'art. 892 individua tre diverse categorie di alberi e, di conseguenza, tre diverse distanze da rispettare: gli alberi di alto fusto che devono essere piantati a una distanza di almeno tre metri dal confine che divide le due proprietà, quelli con rami che possono arrivare a un'altezza massima di 3 metri, che devono essere posti a 1,5 metri dal confine ed infine le piante che non superano in altezza i 2 metri e mezzo, che debbono essere posti a mezzo metro dal confine.

Comunque è necessario rispettare non solo il disposto ell'art. 892 c.c., che fissa le distanze sopra riportate, bensì soprattutto i regolamenti od  usi locali, che  prevalgono sulle norme del codice. E' opportuno allora individuare le norme dei singoli Comuni  e gli usi presso le Camere di Commercio locali.

In ogni caso, quando si pianta un albero si deve tenere conto sia del fogliame che dell'estensione delle radici, perché il proprietario delle piante è responsabile di eventuali danni provocati da foglie e radici.

E anche se la legge autorizza il vicino a tagliare le radici che invadano il suo terreno, non lo ritiene responsabile dei danni provocati dalle stesse ad altri vicini nel caso che non abbia provveduto al taglio.

Se sul confine esistesse un muro privo di accessi -indipendentemente se comune o di proprietà  esclusiva di uno dei due confinanti- le distanze previste all'art.892 possono no essere osservate purché le piante siano potate in modo da non superare l'altezza del muro, che può essere alto fino a tre metri.

Se si ha diritto a tenere sul confine un muro più alto, anche  l'altezza delle piante può essere aumentata in proporzione. Altre tipologie di recinzione come rete,  filo spinato e staccionata non incide sulle distanze previste. Diversamente, il confinante può esigere che si estirpino le piante cresciute a distanza non ammessa. In alcuni casi, invece di eliminare la pianta la si potrà potare facendola rientrare in una categoria inferiore.

Per contattare l'avv. Clelia Trimarchi scrivere a clelia.trimarchi@hotmail.it

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